Sez. 1, Sentenza n. 6200 del 16/11/1988 (Rv. 460554 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - DISPOSIZIONI COMUNI DI VARI GRADI DEL PROVVEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - REGIME ANTERIORE AL D.P.R. N. 739 DEL 1981 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - PRODUZIONE DELLA RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA RILASCIATA DALL'UFFICIO POSTALE - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - DISPOSIZIONI COMUNI DI VARI GRADI DEL PROVVEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - REGIME ANTERIORE AL D.P.R. N. 739 DEL 1981 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - PRODUZIONE DELLA RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA RILASCIATA DALL'UFFICIO POSTALE - SUFFICIENZA.*
La presentazione del ricorso alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche al fine del riscontro della tempestività dell'impugnazione, è segnata, nel caso in cui ci si avvalga del servizio postale, dalla spedizione della raccomandata, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, tanto nel testo originario, quanto in quello fissato dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739. Per la prova di tale spedizione, prima delle modifiche introdotte dal citato art. 8 (il quale prescrive la spedizione "senza busta", riscontrabile quindi sulla base del timbro apposto sul retro dell'atto), deve ritenersi sufficiente la produzione della ricevuta della spedizione medesima rilasciata dall'ufficio postale, restando a carico di chi contesti la sua riferibilità al ricorso di fornire la relativa dimostrazione.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)