Sez. 5, Sentenza n. 9599 del 21/07/2000 (Rv. 538637 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Tempestività del ricorso - Accertamento - Criteri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, in forza del combinato disposto degli artt. 22 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'atto di appello deve essere proposto mediante consegna o spedizione alla segreteria del giudice "a quo", "in plico senza busta raccomandato con avviso di ritorno". Conseguentemente, l'accertamento del giorno in cui il ricorso è stato proposto può avvenire in due soli modi: rilevandolo o dalla certificazione della sua ricezione da parte della segreteria della commissione tributaria oppure dal timbro postale con la data della sua spedizione, sempre che questa sia stata effettuata in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Se quest'ultimo procedimento non viene seguito, la tempestività del ricorso non può rilevarsi dalla data della sua spedizione - quand'anche il giorno di quest'ultima possa essere desunto da altro atto o fatto -, ma solamente dalla certificazione eseguita dalla segreteria della commissione tributaria circa la data di ricezione del ricorso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)