Ordinamento della professione di giornalista
Testo vigente
Art. 33 Registro dei praticanti
1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.
2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.
3. Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
5. Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
6. Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
7. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
Art. 34 Pratica giornalistica
1. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
2. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.
3. Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di tre anni nel registro.
Art. 35 Modalita' d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni.
2. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Art. 36 Giornalisti stranieri
1. I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocita'. Tale condizione non e' richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articola 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente e' cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'.
3. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Capo II. Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo
Art. 37 Trasferimenti
1. Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo.
2. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si e' trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione A compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvedera' ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
Art. 38 Cancellazione dall'albo
1. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
2. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista e' iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.
Art. 39 Condanna penale
1. Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto e' sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.
Art. 40 Cessazione dell'attivita' professionale
1. Il giornalista e' cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusivita' professionale.
2. In tal caso il professionista puo' essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.
Art. 41 Inattivita'
1. E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattivita' professionale. Tale termine e' elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
2. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattivita' dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari.
3. Non si fa luogo alla cancellazione per inattivita' professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attivita' continuativa e lucrativa.
Art. 42 Reiscrizione
1. Il giornalista cancellato dall'albo puo', a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione puo' essere proposta quando si e' ottenuta la riabilitazione.
Art. 43 Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
1. Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.
Art. 44 Comunicazioni
1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.
Capo III. Dell'esercizio della professione di giornalista
Art. 45 Esercizio della professione
1. Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave.
Art. 46 Direzione dei giornali
1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa; di cui, al primo comma, dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47.4
2. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Art. 47 Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo
1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, puo' essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento a i sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articolo 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.
4. Resta ferma la responsabilita' stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.4
Titolo III. Della disciplina degli iscritti
Art. 48 Procedimento disciplinare
1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignita' professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignita' dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
2. Il procedimento disciplinare e' iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.
Art. 49 Competenza
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato e' membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare e' rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Art. 50 Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 51 Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.
2. Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo.
Art. 52 Avvertimento
1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entita', consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
2. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, e' disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
3. L'avvertimento e' rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale e' stato rivolto l'avvertimento puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 53 Censura
1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entita', consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.