Sez. 2, Sentenza n. 6002 del 12/11/1981 (Rv. 416788 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA COSA CON CONSEGUENTE PROFONDA MODIFICAZIONE DELLA SUA CONSISTENZA ED INUTILIZZABILITÀ PER L'USO PRECEDENTE - POSSESSO - CONSERVAZIONE "SOLO ANIMO" - INSUFFICIENZA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA COSA CON CONSEGUENTE PROFONDA MODIFICAZIONE DELLA SUA CONSISTENZA ED INUTILIZZABILITÀ PER L'USO PRECEDENTE - POSSESSO - CONSERVAZIONE "SOLO ANIMO" - INSUFFICIENZA.*
Ai fini dell'usucapione - pur potendo il possesso conservarsi di regola solo animo, senza necessità di dimostrare l'avvenuto compimento di concreti Atti di Esercizio del possesso stesso, ove permanga la possibilità di esercitare la signoria sulla cosa - nell'ipotesi in cui questa sia andata in tutto od in parte distrutta, in guisa da essere profondamente modificata nella sua consistenza e da non potere essere più utilizzata per l'uso cui era prima destinata, occorre che venga accertato, in aggiunta al possesso già precedentemente esercitato, che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, il possesso medesimo si sia manifestato, nei suoi elementi costitutivi, anche posteriormente al mutamento subito dalla cosa rispetto alla sua strutturazione ed al venir meno della sua destinazione originaria. (V 1929/75, mass n 375623; (V 1921/73, mass n 365001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)