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Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 17/05/1975 (Rv. 375623 - 01)

POSSESSO - CONSERVAZIONE - SOLO ANIMO - CONDIZIONI - PERDITA - IMPOSSIBILITA DI ESERCIZIO - CONFIGURABILITA - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - INTERRUZIONE PER PERDITA DEL POSSESSO.*
Stato
decisa il 1975-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375623-01

POSSESSO - CONSERVAZIONE - SOLO ANIMO - CONDIZIONI - PERDITA - IMPOSSIBILITA DI ESERCIZIO - CONFIGURABILITA - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - INTERRUZIONE PER PERDITA DEL POSSESSO.*

Ai fini dell'usucapione, il possesso acquisito animo et corpore puo conservarsi solo animo, purche si conservi la possibilita di esercitare la signoria sulla cosa, anche senza compiere singoli Atti di Esercizio del possesso. Qualora, pero, la situazione obiettiva muti, si da venir meno, pur temporaneamente, la possibilita di compiere Atti di Esercizio del possesso - come, ad esempio, quando l'edificio posseduto venga distrutto da eventi bellici e poi ricostruito - si verifica la perdita del possesso, che, se protratta oltre un anno, da luogo all'interruzione dell'usucapione, ai sensi dell'art 1167 cod civ. (V 1921/73, mass n 365001; 16/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)