Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 14/04/1992 Cc. (dep. 12/05/1992) Rv. 190108 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Magistrato di sorveglianza - Provvedimenti su reclami di detenuti o internati nelle materie di cui all'art. 69 comma sesto della legge 26 luglio 1975, n. 354 - Ricorso per cassazione da parte dell'amministrazione penitenziaria - Legittimazione - Sussistenza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
L'amministrazione penitenziaria è tuttora legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza sui reclami di detenuti o internati, nelle materie indicate nell'art. 69 comma sesto del suddetto ordinamento, non rilevando in contrario il disposto di cui all'art. 236, comma secondo, del d.lg. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), giacché, in base al letterale tenore di detto articolo, l'abrogazione delle disposizioni contenute nel capo secondo bis del titolo secondo dell'ordinamento penitenziario (tra le quali è compreso il citato art. 71 ter), opera limitatamente a quelle, fra le dette disposizioni, che riguardano il tribunale di sorveglianza e le materie di competenza del medesimo e non invece a quelle che riguardano il magistrato di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 236 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)