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Sez. 1, Sentenza n. 11244 del 17/11/2016 Cc. (dep. 09/03/2017) Rv. 269512 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - Provvedimento del Magistrato di sorveglianza - Reclamo ex art. 35 bis, comma quarto, ord. pen. - Direttore della casa di reclusione - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269512-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, è inammissibile il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., dal Direttore della Casa di reclusione nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, potendo quest'ultima esercitare la facoltà di impugnazione soltanto attraverso il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 R.d. n. 1611 del 30 ottobre 1933.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)