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Sez. 4, Sentenza n. 1350 del 29/04/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112762 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - TERMINE - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1969-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112762-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - TERMINE - INDEROGABILITA.*

Il termine di decadenza per la dichiarazione di Costituzione di parte civile, stabilito dal secondo comma dell'art 93 cod proc pen, e posto nell'interesse pubblico al regolare svolgimento del processo esso e, quindi, inderogabile dalle parti. Ne consegue che la nullita della sentenza, nella parte in cui pronuncia sull'Azione civile quando vi sia stata una tardiva Costituzione di parte civile, non puo essere sanata dall'acquiescenza tacita o dalla mancata apposizione di chi era legittimato ad apporsi alla tardiva Costituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)