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Sez. 2, Sentenza n. 10670 del 01/07/1985 Ud. (dep. 14/11/1985) Rv. 171057 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUCCESSIVO INADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ - NULLITÀ DEL VERBALE PLURIMO DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171057-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUCCESSIVO INADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ - NULLITÀ DEL VERBALE PLURIMO DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La ricognizione di persona avvenuta su fotografia, in Sede di polizia giudiziaria, senza essere seguita dalle relative formalità non è causa di nullità dell'atto documentale quale il verbale collettivo sottoscritto dalle persone che operano il riconoscimento. Infatti, nonostante la Forma unitaria, il suddetto verbale contiene e consacra la pluralità degli Atti sostanziali del riconoscimento stesso che ben può essere assunto quale fonte di prova per il libero convincimento del giudice quando trova riscontro in altri elementi probatori. (V mass n 161357, sulla validità della ricognizione fotografica).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)