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Sez. 2, Sentenza n. 9992 del 06/05/1983 Ud. (dep. 22/11/1983) Rv. 161357 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE ESEGUITE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1983-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161357-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE ESEGUITE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO.*

Le ricognizioni fotografiche eseguite durante le indagini di polizia giudiziaria, pur non avendo il valore formale delle ricognizioni prevedute e regolate dall'art. 360 cod. proc. pen., tuttavia costituiscono elemento probatorio di accusa quando trovino riscontro in altri elementi che emergano dagli Atti processuali, ovvero quando sulla scorta di un'adeguata valutazione venga accordata attendibilità alla deposizione di colui che, esaminata la fotografia dell'imputato, si dice certo dell'identificazione fisica di quest'ultimo. (V mass n 159519; (V mass n 159154; (V mass n 158800).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)