Sez. L, Sentenza n. 14583 del 22/06/2009 (Rv. 608840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Lavoratrice madre - Licenziamento - Per scadenza del termine apposto al contratto di lavoro o per ultimazione della prestazione per la quale vi è stata l'assunzione - Presupposti - Apposizione del termine - Forma scritta - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
La disposizione di cui all'art. 2, lett. c), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che consente il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta o il rapporto sia cessato per scadenza del termine, regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato, nella duplice forma in cui può essere stipulato, ovverosia dell'esplicita predeterminazione di una data finale di cessazione del rapporto o dell'indiretto riferimento ad una data desumibile dall'ultimazione di una specifica prestazione. Ne consegue che, affinché sia possibile il licenziamento della lavoratrice madre in dette ipotesi, occorre che la durata determinata del rapporto risulti per iscritto mediante l'indicazione della data di scadenza o la specificazione di tutti gli elementi idonei ad individuare l'opera od il servizio, per la cui esecuzione l'assunzione sia avvenuta.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 3 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)