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Sez. L, Sentenza n. 12569 del 27/08/2003 (Rv. 566330 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Ultimazione della prestazione - Legittimità del licenziamento - Applicabilità nell'ipotesi di lavoro a tempo indeterminato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566330-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

La disposizione di cui alla lettera c dell'art. 2 legge n. 1204 del 1971, che consente il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta o il rapporto sia cessato per scadenza del termine, regola solo l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato nella duplice forma in cui può essere stipulato, ma non riguarda la fattispecie del contratto a tempo indeterminato. (Nella specie la sentenza, cassata dalla S.C aveva ritenuto rilevante la circostanza dell'utilizzazione delle prestazioni lavorative nell'ambito dell'attività relativa ad uno specifico appalto di un servizio di pulizie, nel quale alla società datrice di lavoro era subentrata altra società che aveva assunto tutti i dipendenti eccetto la ricorrente, assente per maternità; senza tenere conto che si verteva in ipotesi di lavoro a tempo indeterminato).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)