Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 06/06/1969 (Rv. 341167 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ESTRANEITA AL RAPPORTO D'IMPOSTA - NECESSITA - ASSUNTORE DEL CONCORDATO - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ESTRANEITA AL RAPPORTO D'IMPOSTA - NECESSITA - ASSUNTORE DEL CONCORDATO - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 207 del tu delle leggi sulle imposte dirette, approvato con DPR, 29 gennaio 1958, n. 645, soltanto chi ne personalmente, ne realmente sia tenuto a rispondere del debito d'imposta verso l'esattore e considerato terzo legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 619 cod.proc.civ.. l'assuntore del concordato fallimentare, coobbligato al pagamento di tale debito non puo essere considerato terzo, ma debitore d'imposta e, pertanto, non puo proporre opposizione per reclamare la proprieta dei beni assoggettati all'esecuzione. (sulla prima parte, V. 1966-69, massima n.341145).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 207 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)