Sez. 1, Sentenza n. 2620 del 10/11/1961 (Rv. 881065 - 01)
RINVIO - CITAZIONE VIZIATA - RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI PROCEDIMENTO CIVILE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - CITAZIONE - PROCURATORE ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - COSTITUZIONE DI ALTRO PROCURATORE ISCRITTO NEL DISTRETTO - SANATORIA - ESTREMI RINVIO - ANNULLAMENTO PER MOTIVI DI DIRITTO - NUOVE INDAGINI DI FATTO - INAMMISSIBILITA. COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DECISIONE DELLA CASSAZIONE - ESAME DI FATTO - VALORE PER IL MERITO - LIMITI RINVIO - CONCLUSIONI - SPECIFICA RIPROPOSIZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE PROCEDIMENTO CIVILE -DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ
RINVIO - CITAZIONE VIZIATA - RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI PROCEDIMENTO CIVILE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - CITAZIONE - PROCURATORE ISCRITTO IN ALTRO DISTRETTO - COSTITUZIONE DI ALTRO PROCURATORE ISCRITTO NEL DISTRETTO - SANATORIA - ESTREMI RINVIO - ANNULLAMENTO PER MOTIVI DI DIRITTO - NUOVE INDAGINI DI FATTO - INAMMISSIBILITA. COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DECISIONE DELLA CASSAZIONE - ESAME DI FATTO - VALORE PER IL MERITO - LIMITI RINVIO - CONCLUSIONI - SPECIFICA RIPROPOSIZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE PROCEDIMENTO CIVILE -DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ
A norma dell'art. 358 cod. proc. civ. solo l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità, o di improcedibilità del gravame e non anche la semplice pendenza di una precedente impugnazione in sè improcedibile, od inammissibile, vale a precludere, sempre che il termine utile non sia trascorso, la sua valida rinnovazione. Pertanto, qualora venga validamente rinnovata la citazione riassuntiva del giudizio di rinvio, entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione, prima che venga emessa pronunzia giudiziale di nullità di una precedente citazione riassuntiva della stessa parte, per la quale sia stata dall'altra parte proposta domanda rivolta a farne dichiarare la nullità, il giudizio di rinvio deve intendersi validamente e tempestivamente introdotto, senza che sia possibile ottenere la dichiarazione di Estinzione del giudizio di rinvio, od altra pronunzia di inammissibilita, o di improcedibilita dell'appello, precluse dall'intervenuta valida riassunzione del processo medesimo. Non può ritenersi il difetto di legittimazione processuale, ove l'atto introduttivo (nella specie: di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio) sia firmato da un procuratore non legittimato ad esercitare davanti al giudice adito, ma si costituisca in giudizio altro procuratore legittimato in base alla stessa procura rilasciata dalla parte al primo, con facoltà di farsi sostituire dal secondo, quando la procura sia stata richiamata nell'intestazione dell'atto. Allorquando il ricorso sia stato accolto dalla Corte di Cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, non è più possibile di modificare la situazione di fatto posta a base della sentenza di annullamento che in quella situazione trovi il suo logico e necessario presupposto. Pertanto, il giudice di rinvio, tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non può riesaminare e rivalutare i fatti accertati, ne indagare ulteriormente circa l'esistenza dei presupposti di fatto logicamente necessari, in ordine ai quali si è formato il giudicato e che hanno, in ogni caso, carattere vincolante per il giudice stesso. Il giudizio della Corte di Cassazione in materia di regolamento di Competenza non e un iudicium rescindens, come quello cui danno luogo, nel sistema della legge processuale, gli ordinari ricorsi di annullamento per Cassazione, perché, nel procedimento di cui agli art. 42 segg. cod. proc. civ., la Corte suprema è chiamata solo a decidere quale sia il giudice competente. Pertanto, ciò non vieta al giudice riconosciuto competente ed investito del merito della controversia, di valutare diversamente gli elementi di fatto posti dalla suprema Corte a base della pronunzia attributiva della Competenza. In Sede di rinvio le parti debbono riproporre ex novo le loro conclusioni. In Mancanza, le conclusioni precedentemente adottate, ma non riproposte, si debbono intendere abbandonate. L'interpretazione della domanda giudiziale, risolvendosi in un giudizio di fatto, è riservata al giudice di merito. L'accertamento in proposito del giudice di merito è denunciabile in Cassazione solo se affetto da vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)