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Sez. 3, Sentenza n. 3617 del 24/05/1988 (Rv. 458907 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - REQUISITI NECESSARI - ASSOLUTA INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA - NULLITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1988-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458907-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - REQUISITI NECESSARI - ASSOLUTA INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA - NULLITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA.*

L'atto di riassunzione della causa in Sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ. ed è soggetto alle nullità previste dal successivo art. 164, con la conseguenza che la nullità dell'atto per assoluta indeterminatezza della domanda di merito comporta non l'Estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., ma l'improponibilità della stessa, il cui difetto non è surrogabile con le pronunce contenute nella sentenza di rinvio. (V 1216/80, mass n 404717; (V 4275/74, mass n 372948; (V 3166/62, mass n 254663; (V 2620/61, mass n 881065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)