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Sez. 2, Sentenza n. 8345 del 24/08/1998 (Rv. 518293 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - CONTRO L'IMPRENDITORE | Condizioni - Corrispondenza con quelli dell' emittente - Obbligo del destinatario di annotare fatture anche per operazioni inesistenti - Esclusione - Reato - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518293-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - CONTRO L'IMPRENDITORE

Ai sensi dell' art. 6 legge 15 maggio 1991 n. 154 - che ha sostituito l' art. 4 legge 7 agosto 1982 n. 516, sostitutivo a sua volta dell' art. 50 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - è reato l' utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni contabili inesistenti e pertanto l' imprenditore ha l' obbligo di respingerli al mittente e non già di annotarli nei propri libri contabili, nel qual caso, invece, se vi è corrispondenza con la relativa annotazione nei libri e nelle scritture contabili dell' emittente, costituiscono prova a suo favore, ai sensi dell' art. 2709 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 50 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)