Sez. 1, Sentenza n. 9601 del 14/09/1991 (Rv. 473849 - 01)
Tributi (In generale) - Condono fiscale | Imposta sul valore aggiunto - Condono previsto dall'art. 28 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 - Ipotesi di fatturazione di operazioni inesistenti - Applicazione - Ammissibilità - Limiti.
Tributi (In generale) - Condono fiscale
Il condono previsto, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, dall'art. 28 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982 n. 516) è applicabile anche all'ipotesi di fatturazione di operazioni inesistenti, in mancanza di limitazioni poste al riguardo dalla legge e tenuto, inoltre, presente che il d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 ha concesso amnistia, a condizione che si sia fatto ricorso al condono fiscale, anche a coloro che abbiano commesso il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (punito all'epoca dall'art. 50 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). L'applicabilità del condono resta tuttavia esclusa quando dall'insieme delle suddette operazioni emerge un credito del contribuente, dovendo comunque il condono comportare un versamento da parte di quest'ultimo, il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 429 del 1982, a sborsare in ogni caso una parte della "maggiore imposta accertata".
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 50 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 09/08/1982 num. 525 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)