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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22280 del 07/12/2012 (Rv. 624408 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno da responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. e danno da infortunio sul lavoro - Differenti criteri di accertamento e valutazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624408-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Il grado percentuale di invalidità permanente in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invalidità in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei. Ne consegue che il grado di invalidità permanente accertato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non può ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello accertato dagli appositi organi degli enti previdenziali o dell'assicuratore sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 138, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 139, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000, DM Sanità 03/07/2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)