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Sez. L, Sentenza n. 12906 del 19/12/1997 (Rv. 511084 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno da responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. e danno da infortunio sul lavoro - Differenti criteri di accertamento e valutazione - Effetti vincolanti limitati ai relativi procedimenti - Accertamento in sede civile di una invalidità inferiore ai minimi considerati ai fini della rendita dall'art. 74 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Diritto di rivalsa dell'INAIL nei confronti del responsabile civile nei limiti corrispondenti al grado di invalidità riconosciuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511084-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Ai fini della determinazione del grado di inabilità permanente parziale derivato da infortunio sul lavoro, mentre l'accertamento effettuato dall'INAIL in sede amministrativa tiene conto del sistema tabellare che considera astrattamente le singole menomazioni del lavoratore, con riguardo alla incapacità generica ed in base a coefficienti di valutazione predeterminati, l'accertamento del danno da responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., essendo finalizzato alla completa reintegrazione del danneggiato, fa invece riferimento alle concrete condizioni soggettive dell'offeso in rapporto alle sue attitudini specifiche ed alle sue esigenze di vita; pertanto, attesa la diversità dei criteri di accertamento, la valutazione dell'invalidità, effettuata rispettivamente ai fini del danno civile e dell'indennizzo da infortunio, è vincolante soltanto nell'ambito dei relativi procedimenti. Ne consegue che l'INAIL conserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile, sia pure limitato agli importi corrispondenti in percentuale al grado di invalidità permanente riconosciuto nel relativo giudizio, anche se, sulla base dell'accertamento in sede civile, non sarebbe dovuta alcuna rendita a norma delle leggi antinfortunistiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso qualsiasi diritto di rivalsa, anche parziale, dell'INAIL in base alla considerazione che, essendo risultata in sede civile una invalidità soltanto del 3 per cento, nessuna rendita era dovuta ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 1124 del 1965).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)