Sez. 1, Sentenza n. 5411 del 09/03/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 154008 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI ARMA DENUNCIATA DA UNA LOCALITÀ AD ALTRA - OBBLIGO DI RINNOVARE LA DENUNCIA - SUSSISTENZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI ARMA DENUNCIATA DA UNA LOCALITÀ AD ALTRA - OBBLIGO DI RINNOVARE LA DENUNCIA - SUSSISTENZA.*
In caso di trasferimento dell'arma da una località all'altra, il detentore è tenuto a fare una nuova denuncia della stessa in quanto la finalità, in vista della quale è imposto tale Obbligo, è quella di assicurare che ciascuna autorità di P.S. sappia della esistenza di armi nella propria sfera territoriale di Competenza. La violazione di detto Obbligo si traduce nella detenzione illegale di armi, costituente reato in virtù dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (così come modificato dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974 n. 497). (V mass n 150606).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)