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Sez. 1, Sentenza n. 9324 del 26/06/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150606 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA- OBBLIGO DI DENUNCIA - RATIO DELLA INCRIMINAZIONE - OBBLIGO DI RINNOVARE LA DENUNCIA-ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150606-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA- OBBLIGO DI DENUNCIA - RATIO DELLA INCRIMINAZIONE - OBBLIGO DI RINNOVARE LA DENUNCIA-ESTREMI.*

La ratio dell'art. 58 del R.d. 6 maggio 1940 n. 635 è quella di assicurare che ciascuna autorità di P.S. sappia della esistenza, nella propria circoscrizione, di armi o munizioni presso privati e si trovi in grado di fronteggiare qualsiasi eventualità per garantire l'ordine pubblico o prevenire reati. Ne consegue che non occorre il rinnovo della denuncia di detenzione di armi o munizioni allorché il trasferimento delle stesse, ad opera del detentore, avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione dell'autorità di P.S. alla quale il predetto materiale era già stato denunciato, purché si verifichino due condizioni: a) che la denuncia di detenzione delle armi o delle munizioni sia stata regolarmente effettuata alla competente autorità di P.S.; b) che, nonostante il loro trasferimento da una località all'altra, la denuncia di detenzione sia stata ripresentata alla medesima autorità di P.S. che aveva ricevuto quella precedente. (sulla ratio della norma V. Mass. 148861, anno 1981; mass. N. 148856, anno 1981; mass. N. 148840, anno 1981 e massime ivi citate; mass. N. 126444, anno 1974).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)