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Sez. 4, Sentenza n. 29990 del 27/06/2007 Cc. (dep. 24/07/2007) Rv. 237000 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione dei compensi al difensore - Compenso per l'attività di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione - Liquidazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237000-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)