Sez. 3, Sentenza n. 22757 del 04/04/2018 Cc. (dep. 22/05/2018) Rv. 273108 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione dei compensi al difensore - Compenso per l'attività di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione - Liquidazione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)