Sez. 2, Sentenza n. 188 del 14/01/1977 (Rv. 383702 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione - ai sensi dell'art 213 cod proc civ - rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito: il mancato Esercizio di essa non e percio suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 3381/74, mass n 371891; (Conf 3142/74, mass n 371626).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)