Sez. 3, Sentenza n. 3142 del 25/10/1974 (Rv. 371626 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RICHIESTA DELLA PARTE - ONERE DELLA PROVA - SODDISFACIMENTO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RICHIESTA DELLA PARTE - ONERE DELLA PROVA - SODDISFACIMENTO - ESCLUSIONE.*
La norma che prevede la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione riflette non gia un Obbligo, ma una facolta discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Cassazione. Da cio consegue che la sollecitazione dell'Esercizio di tale potere non puo considerarsi come sostitutiva dell'Onere che alla parte incombe di fornire quelle prove che essa stessa sia in grado di procurarsi direttamente e che non puo pretendere di ricercare attraverso l'attivita del giudice. (V 3538'72 mass n 361494; 2173'71 mass n 352943).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)