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Sez. 3, Sentenza n. 10392 del 04/10/1991 (Rv. 474107 - 01)

Trasporti - Contratto di trasporto (Diritto civile) - Di cose - Avarie e perdite - In genere | Perdita delle cose consegnate al vettore - Azione di risarcimento del danno contro il medesimo - Legittimazione attiva - Del destinatario - Presupposti - Insussistenza degli stessi - Legittimazione del mittente.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474107-01

Trasporti - Contratto di trasporto (Diritto civile) - Di cose - Avarie e perdite - In genere

Nel trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all'azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)