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Sez. L, Sentenza n. 13991 del 24/10/2000 (Rv. 541183 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Carattere primario - Conseguenze - Fattispecie relativa alla determinazione dell'ambito di applicabilità del beneficio del raddoppio del termine di preavviso (o dell'indennità sostitutiva) previsto in caso di risoluzione del rapporto di alcuni dirigenti del Banco di Napoli.
Stato
decisa il 2000-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541183-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove tali espressioni siano chiare e di univoco significato e consentano, quindi, di cogliere la comune intenzione delle parti, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha sottolineato che il tenore letterale delle norme della contrattazione integrativa del Banco di Napoli e dell'art. 88 del CCNL per i dipendenti bancari del 22 novembre 1990 rendeva evidente che il beneficio del raddoppio del termine di preavviso o dell'indennità sostitutiva, previsto dalla normativa aziendale doveva considerarsi applicabile agli appartenenti all'alta dirigenza cui erano equiparati i dirigenti di pari grado anche se con funzioni diverse da quelle proprie della Direzione centrale del Banco e non riguardava soltanto il caso del recesso "ad nutum" ma tutti i motivi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 88 cit. ossia sia il superamento del periodo di comporto o del periodo massimo di aspettativa eventualmente successivo, sia la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)