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Sez. L, Sentenza n. 14135 del 16/12/1999 (Rv. 532263 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Carattere primario - Conseguenze - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'accordo aziendale del febbraio 1979, per i dipendenti della società Ansaldo, relativo all'indennità di turno differito agli operai addetti alla manutenzione.
Stato
decisa il 1999-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532263-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove tali espressioni siano chiare e di univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l'interpretazione letterale consenta di cogliere la comune intenzione delle parti (nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - con riferimento all'accordo aziendale del febbraio 1979 per i dipendenti della società Ansaldo che aveva previsto il pagamento di un'indennità per turno differito agli addetti alla manutenzione in conseguenza del differimento al sabato dell'orario lavorativo - aveva escluso l'estensione dell'indennità ai lavoratori che già precedentemente erano obbligati a lavorare di sabato; la S.C. ha osservato che il preambolo e l'intestazione della clausola contrattuale non consentivano letteralmente alcuna distinzione fra i lavoratori addetti al reparto manutenzione, ivi compresi quelli già impegnati a rendere la loro prestazione in una giornata normalmente destinata al riposo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)