Sez. 2, Sentenza n. 394 del 07/02/1966 (Rv. 320787 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - DEL LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - DEL LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Il giudizio conseguente ad opposizione di terzo di un litisconsorte pretermesso - diversamente da quello per opposizione di terzo non litisconsorte necessario- non e limitato al pregiudizio di merito del terzo, in quanto il pregiudizio del litisconsorte necessario e costituito dalla sua mancata citazione in un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo contraddittorio, ne consegue la radicale nullita del giudicato anche nei confronti delle parti non pretermesse e, nell'ipotesi di pronunzia di appello, la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 406, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)