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Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 16/07/1983 (Rv. 429784 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCATA FORMULAZIONE DI RICHIESTA SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA DA PARTE DEL LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429784-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCATA FORMULAZIONE DI RICHIESTA SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA DA PARTE DEL LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - IRRILEVANZA.*

In tema di opposizione di terzo, ex art. 404 cod. proc. civ., il pregiudizio del litisconsorte necessario pretermesso non scaturisce esclusivamente dall'obiettiva ingiustizia della decisione di merito e dall'incompatibilità del diritto vantato con quello deciso inter alios, ma è costituito anzitutto dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una sentenza che, data la natura del rapporto che ne ha formato oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale. Conseguentemente, l'opposizione è ammissibile anche se il litisconsorte necessario pretermesso non formuli richieste sul merito della controversia. (Conf 5618/79, mass n 402214; (Conf 394/66, mass n 320787).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)