Sez. 5, Sentenza n. 22974 del 12/11/2010 (Rv. 615766 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Disciplina impositiva - Art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993 - Lavoratore già iscritto a forme pensionistiche complementari prima della sua entrata in vigore - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze - Deroga al regime della tassazione separata - Applicabilità ai capitali erogati come pensione integrativa fino al 1° gennaio 2001 - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui all'art. 13, comma 9, del d.lgs. del 21 aprile 1993, n. 124 - che rinvia agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata - si riferisce, secondo l'interpretazione fornita dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996 (convertito nella legge n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari, nè si riferisce all'erogazione di capitali, sotto forma di pensione integrativa e per effetto di contratti assicurativi sulla vita; si tratta di un regime derogatorio che, abrogato dall'art. 3 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, si applica ai capitali percepiti sino al 1° gennaio 2001. Ne consegue che, in caso di lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite entro la menzionata data del 1° gennaio 2001, la tassazione separata trova applicazione solo per le attribuzioni relative a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria causa, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, si applica la ritenuta del 12, 50%, già prevista dall'art.6 della legge n. 482 del 1985.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13 com. 9, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)