Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14498 del 14/08/2012 (Rv. 623678 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Differenziazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n.124, ad un fondo di previdenza complemetare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma primo, lett.a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, solo per quanto riguarda la " sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12, 50%, prevista dall'art.6 della legge 26 settembre 1985, n.482; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt.16, comma primo, lett.a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo ed affermando che gli importi erogati, trattandosi di un soggetto iscritto a forma pensionistica complementare prima del 28 aprile 1993, andavano assoggettati alla tassazione propria dei redditi di capitale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13 com. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)