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Sez. 1, Sentenza n. 5265 del 25/09/1997 Cc. (dep. 13/11/1997) Rv. 208792 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Mancata trasmissione degli atti nel termine indicato dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Conseguenza: declaratoria di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva - Possibilità di richiedere gli atti non trasmessi - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208792-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Una volta rilevata la mancata trasmissione degli atti nel termine indicato dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve limitarsi alla declaratoria di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo. Ed invero, il riesame oggetto del procedimento in questione è precluso dal tardivo invio degli atti, a fronte del quale il tribunale non è legittimato a richiedere gli atti non trasmessi, in quanto la già dichiarata inefficacia esclude la possibilità di un'ulteriore pronuncia nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)