Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 09/10/1997 Cc. (dep. 21/11/1997) Rv. 209072 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere al Tribunale - Tutti quelli presentati al giudice per richiedere la misura e quelli contenenti elementi favorevoli sopravvenuti - Incidente probatorio con esito favorevole all'indagato - Compreso - Possibilità del Tribunale di chiedere ex officio la trasmissione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Entro il termine perentorio di cinque giorni stabilito dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n.332), l'autorità procedente deve trasmettere al giudice del riesame tutti gli atti presentati a norma dell'art.291 comma 1 e le successive emergenze favorevoli all'indagato, senza che sulla decorrenza di tale termine possa incidere, postergandola, l'eventuale attività di integrazione probatoria posta in essere dal Tribunale del riesame. (Nella fattispecie, avendo il pubblico ministero omesso di inoltrare i verbali completi di un incidente probatorio con esito favorevole per l'imputato, è stata annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame, ritenendosi anomala l'iniziativa del medesimo di chiedere ex officio la trasmissione dell'atto mancante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 309
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)