Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 (Rv. 648434 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Ricorso da parte del curatore alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile - Poteri di sospensione ex art. 107, comma 4, l. fall. ed ex art. 108 l. fall. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità dell'art. 584 c.p.c. - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l'istituto della sospensione della vendita che l'art. 107, quarto comma, l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, primo comma, l. fall. riconosce al giudice delegato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge Falliment. art. 107 com. 4, Legge Falliment. art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)