diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 1928 del 28/01/2026 (Rv. 676789-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' | Art. 108 l. fall., novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007 - Sospensione delle operazioni di vendita - Potere officioso del giudice - Esclusione - Istanza di parte - Necessità.
Stato
decisa il 2026-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676789-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA'

L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)