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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3954 del 09/02/2023 (Rv. 667210 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE | Caparra o multa penitenziale - Caparra confirmatoria - Differenze - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667210-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE

La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili - e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano, a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale e l'accertamento della volontà delle parti di dar vita all'una o all'altra figura compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.

Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1373 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)