Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010 (Rv. 611811 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Art. 1373, terzo comma, cod. civ. - Recesso dietro corrispettivo - Finalità simile a quella della caparra penitenziale - Esercizio del recesso - Valutazione sulla addebitabilità - Necessità - Esclusione - Condanna al pagamento della somma - Obbligo per il giudice - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE
L'istituto della c.d. "multa penitenziale" previsto dall'art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente; ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)