Sez. L, Sentenza n. 1029 del 12/04/1974 (Rv. 368979 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - DIRIGENTI - CONTRARIA NORMATIVA EX LEGGE N 604 DEL 19 66 - INAPPLICABILITA - INDICAZIONE DEL MOTIVO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - DIRIGENTI - CONTRARIA NORMATIVA EX LEGGE N 604 DEL 19 66 - INAPPLICABILITA - INDICAZIONE DEL MOTIVO - IRRILEVANZA.*
Le norme contrarie all'ammissibilita del recesso ad nutum, poste per i prestatori di lavoro, impiegati ed operai, sono inapplicabili ai dirigenti per la disposizione dell'art 10 legge 15 luglio 1966, n 604, la cui illegittimita costituzionale e stata esclusa con la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1972, n 121. Tale recesso non richiede l'indicazione dei motivi che, se espressi, restano irrilevanti.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)