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Sez. L, Sentenza n. 1922 del 21/03/1980 (Rv. 405545 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA - APPLICABILITA AI DIRIGENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405545-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA - APPLICABILITA AI DIRIGENTI - ESCLUSIONE.*

La disciplina sui licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, non si applica ai dirigenti, per l'esclusione contenuta nell'art 10 della stessa legge e tale esclusione non e venuta meno con l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) non sussistendo incompatibilita e quindi abrogazione tacita od implicita tra il citato art 10 della legge n 604 del 1966 e gli artt 18 e 35 dello statuto dei lavoratori. (V 2781/77, mass n 387453; (V 1029/74, mass n 368979).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)