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Sez. 1, Sentenza n. 1211 del 19/02/1980 (Rv. 404711 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - DIVIETO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404711-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - DIVIETO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - INAPPLICABILITA.*

Le agevolazioni tributarie di carattere soggettivo (categoria cui e riconducibile l'equiparazione allo stato agli effetti tributari) debbono risultare da espressa disposizione legislativa, non essendo, in tale materia, consentito il ricorso all'interpretazione analogica ed essendo, d'altronde, impossibile, ai fini dell'interpretazione estensiva, desumere una regola generale dalle singole e diverse agevolazioni accordate di volta in volta e non rispondenti a criteri di omogeneita. (V 3567/74, mass n 372083).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)