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Sez. 1, Sentenza n. 11594 del 04/12/1990 (Rv. 470008 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI DI VIGILANZA - DETERMINAZIONE - TRASMISSIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PROSPETTO DEI PREMI INCASSATI - INOSSERVANZA - SANZIONE - PENA PECUNIARIA - ABROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470008-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI DI VIGILANZA - DETERMINAZIONE - TRASMISSIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PROSPETTO DEI PREMI INCASSATI - INOSSERVANZA - SANZIONE - PENA PECUNIARIA - ABROGAZIONE.*

In tema di Esercizio delle assicurazioni private, gli artt. 121 e 123 del R.d. 4 gennaio 1925 n. 63, i quali, rispettivamente, pongono a carico delle compagnie di Assicurazione l'Obbligo di trasmettere annualmente alla pubblica amministrazione un prospetto dei premi incassati, al fine della Determinazione del contributo di vigilanza, e sanzionano l'inosservanza dell'Obbligo medesimo con pena pecuniaria, devono ritenersi abrogati a seguito della entrata in vigore del T.U. Approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, il quale ha riordinato compiutamente la materia, mantenendo fermo detto contributo di vigilanza, ma non anche riproducendo quell'Obbligo di comunicazione e la relativa sanzione. (Conf 11104/90, mass n 479785; (Conf 5827/89, mass n 404711; (Conf 5147/89, mass n 464357; (Conf 6335/88, mass n 460675; (Conf 5514/88, mass n 460115).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 121, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 123, Legge 11/04/1955 num. 294 art. 21, DPR 13/02/1959 num. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)