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Sez. 3, Sentenza n. 475 del 14/02/1976 (Rv. 379128 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZA DEL PRETORE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN ORDINE ALL'AFFITTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379128-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZA DEL PRETORE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN ORDINE ALL'AFFITTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

La Competenza per materia del pretore, ai sensi dell'art 8 secondo comma n 1 cod proc civ, in ordine ad Azione possessoria per la reintegrazione nel possesso di fondo rustico non viene meno per il fatto che il convenuto eccepisca il proprio diritto a godere dell'immobile, in forza di rapporto di affitto, devoluto alla cognizione delle Sezioni specializzate agrarie; detta eccezione infatti, come in genere quelle petitorie, non e idonea ad alterare l'oggetto e la natura del giudizio possessorio, riguardante esclusivamente la tutela del dedotto possesso, a prescindere da ogni questione sulla legittimazione al medesimo. (V 953/74, mass n 368868).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)