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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13/02/2020 (Rv. 657018 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da perdita della capacità lavorativa - Criteri di liquidazione - Quota di reddito perduta dalla vittima - Ultimo reddito noto risalente ad epoca anteriore al sinistro - Rivalutazione tramite ricorso al cd. FOI del tempo del sinistro.
Stato
decisa il 2020-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657018-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito; se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)