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Sez. 1, Sentenza n. 21363 del 01/04/2003 Ud. (dep. 05/05/2003) Rv. 224407 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI | Detenzione di quantitativo eccedente la licenza in concreto conseguita - COnfigurabilità della contravvenzione ex art. 678 c.p. - Sussistenza - Successivo decreto ministeriale che innalza i limiti massimi per le nuove licenze - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224407-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI

In tema di detenzione di materie esplodenti senza licenza o eccedenti i limiti ivi previsti, si deve fare riferimento esclusivo al quantitativo di sostanza detenibile stabilito dalla licenza conseguita in concreto, a nulla rilevando che un successivo decreto ministeriale abbia innalzato i limiti massimi per le nuove licenze, in quanto il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio non costituisce certo un diritto soggettivo dell'interessato, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)