Sez. 2, Sentenza n. 511 del 20/02/1973 (Rv. 362521 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione quando sia sorretto da congrua e corretta motivazione. (Conf 2448/72, mass n 359910).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)