Sez. 2, Sentenza n. 1980 del 09/07/1973 (Rv. 365097 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione quando sia sorretta da adeguata motivazione. (Conf 511/73, mass n 362521).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)