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Sez. L, Sentenza n. 7102 del 21/12/1982 (Rv. 424773 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO COME MANCANZA MENZIONATA IN VIA DISCIPLINARE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA EX ART. 2119 COD. CIV. - APPLICABILITÀ EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - VIOLAZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424773-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO COME MANCANZA MENZIONATA IN VIA DISCIPLINARE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA EX ART. 2119 COD. CIV. - APPLICABILITÀ EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - VIOLAZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - RILEVANZA.*

Ai fini del licenziamento in tronco, quando si tratta di valutare un comportamento del lavoratore che si pone al di fuori delle specifiche mancanze menzionate in via disciplinare dalla contrattazione collettiva, occorre applicare l'art. 2119 cod. civ., il quale, nel fornire la nozione di giusta causa legittimante il recesso in tronco, a cui legittimamente rinvia l'art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Conf. Sentenza Corte cost., 16 marzo 1976 n. 47), fa riferimento non già ad un inadempimento, ma ad una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e che può non coincidere con inadempienze contrattuali, ma sia tale da scuotere quel rapporto fiduciario proprio del rapporto di lavoro subordinato. (Conf 43/80, mass n 403818).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)