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Sez. 2, Sentenza n. 590 del 05/03/1971 (Rv. 350302 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - SOGGETTI - IMPRESA - QUALIFICAZIONE - PERIODO ANTERIORE AL PRIMO LUGLIO 1965 - RIFERIMENTO AL DM 2 FEBBRAIO 1948 - CONTENUTO - ATTIVITA ARTIGIANE - ELENCAZIONE TASSATIVA - CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350302-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - SOGGETTI - IMPRESA - QUALIFICAZIONE - PERIODO ANTERIORE AL PRIMO LUGLIO 1965 - RIFERIMENTO AL DM 2 FEBBRAIO 1948 - CONTENUTO - ATTIVITA ARTIGIANE - ELENCAZIONE TASSATIVA - CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della qualificazione dell'impresa in relazione all'Obbligo contributivo per gli assegni familiari, per il periodo anteriore al primo luglio 1965 va fatto riferimento non alla legge 25 luglio 1956, n 860, bensi al DM 2 febbraio 1948, le cui elencazioni di attivita da considerarsi artigiane hanno carattere tassativo e non esemplificativo senza che possa spiegare alcuna efficacia probatoria il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art 9 della legge n 860 del 1956. (V 702'69, mass n 338970).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, DM 02/02/1948, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 05/07/1965 num. 833 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)