diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7679 del 29/04/1983 Ud. (dep. 30/09/1983) Rv. 160325 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SOSPENSIONE TEMPORANEA - CESSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160325-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SOSPENSIONE TEMPORANEA - CESSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*

Nel reato di costruzione abusiva la permanenza cessa o con la ultimazione dei lavori o con la definitiva interruzione di essi, ma non anche con la loro temporanea sospensione, giacché, in tal caso, persiste la volontà di portare a termine la costruzione abusiva non appena sia venuta meno la causa dell'impedimento, quale la Mancanza temporanea dei materiali o delle forniture, della manodopera o delle disponibilità finanziarie. (Conf mass n 139918; (Conf mass n 155992).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)